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La norma 6.4 riprende quanto affermato dall’art. 2393 del codice civile che prevede anche per i sindaci la possibilità di deliberare ed esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se riscontrino il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno concreto alla società.
Tale delibera deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del Collegio, vale a dire con il voto favorevole di almeno 2 sindaci su tre nei collegi ternari e di 4 sindaci nei collegi composti da 5 membri.